Con nota prot. 64 del 17 settembre 2014, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro è tornata sulla questione relativa all’imposta di bollo da applicare alle istanze dei lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico per l’ottenimento dell’indennità per il mancato reddito nei giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.
Facendo seguito alla precedente nota del 26 giugno scorso, alla luce della conversione in Legge del D.L. n. 91/2014, con la Legge n. 116/2014, il Ministero ha quindi chiarito che, grazie al comma 1-bis dell’art. 34, è stata disposta l’esenzione del bollo per le istanze in questione a partire dal 21 agosto 2014 (data dell’entrata in vigore della legge di conversione).
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