Lavoratori intermittenti: sono “notturni” se lavorano di notte per almeno 80 giorni all’anno

Rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con nota prot. 13330 del 22 luglio 2014, ha chiarito che i lavoratori intermittenti sono da considerarsi “lavoratori notturni” qualora svolgano, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

Tuttavia, poiché nei confronti dei lavoratori a chiamata non è quantificabile a priori l’impegno lavorativo complessivo, la visita preventiva ex art. 14, D.Lgs. n. 66/2003, volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno, andrà fatta prima dell’effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione notturna.

Inoltre, va da sé che, se il lavoratore intermittente è qualificabile quale lavoratore notturno, dovrà essere sottoposto anche al controllo periodico almeno ogni due anni.

Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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