Lavoro accessorio: definizione di “anno solare

Il D. lgs 276/20013 all’art 70, comma 1 si riferisce alla totalità dei compensi percepiti dal lavoratore in un anno solare, tant’è che lo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2013 ha affermato che, sulla base del primo periodo dell’art. 70 è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (fatte salve le successive precisazioni). Tale limite, pari a € 5.000, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti ( si veda anche Min. Lav., Lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258). Con riferimento alla definizione temporale dell’anno solare la fondazione Studi concorda con il Ministero del Lavoro che ha individuato un periodo di 365 giorni, che può decorre da qualsiasi giorno del calendario. Ne consegue che, al fine di verificare il superamento del limite economico stabilito dalla legge, l’azienda rispetto all’effettivo utilizzo del voucher (giorno della prestazione lavorativa richiesta) deve verificare, anche mediante autocertificazione rilasciata dal lavoratore, che nei 364 giorni precedenti lo stesso lavoratore non abbia percepito compensi di importo superiore al limite applicabile.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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