Lavoro autonomo: INPS e indennità per maternità e paternità

L’INPS comunica – nella circolare n.128 dell’11 luglio 2016 – di aver recepito lestensione delle tutele in materia di paternità e maternità introdotta dal cd. Jobs Act, in favore dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi: tale circolare ha lo scopo di fare luce sulle modalità di verifica della spettanza e di presentazione dell’istanza per la fruizione dei periodi di maternità e paternità.

LA NORMATIVA

L’INPS segnala che il D.Lgs. n. 80/2015 modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità inserendo a favore dei lavoratori autonomi un’indennità di paternità e prevedendo superiori periodi di tutela in caso di adozione/affidamento.

Tali tutele sono state previste – in via sperimentale – per l’anno 2015, ma per effetto del D.Lgs. 148/2015 sono state ampliate anche per gli anni successivi, riuscendo a salvare così possibili rideterminazioni delle tutele stesse da parte dei Ministeri vigilanti per motivi correlati all’andamento della spesa.

Nello specifico è stato modificato l’art.28 del T.U. con l’aggiunta del comma 1 ter, in cui si sostiene:

“L’indennità di cui all’art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

paternità

INDENNITÀ DI PATERNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI

La circolare dell’INPS mette in evidenza preliminarmente che si intende, per padre lavoratore autonomo, il lavoratore che appartiene ad una delle categorie di cui fa capo XI, del T.U. maternità/paternità (art. 66) e più specificatamente: 

  • artigiano;
  • commerciante;
  • coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo
  • pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Tale diritto all’indennità di paternità è previsto qualora la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ovvero artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca) e si attiva qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

  1. morte o grave infermità della madre;
  2. abbandono del figlio da parte della madre;
  3. affidamento esclusivo del figlio al padre.

L’indennità di paternità è valida – se presenti i requisiti di legge richiesti – dalla data in cui uno degli eventi sopra elencati si manifesti e ha validità fino alla fine del periodo post-partum che sarebbe stato concesso alla madre lavoratrice.

La circolare dell’INPS sottolinea poi che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, quindi, tale giorno non diventa indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della madre lavoratrice avente diritto all’indennità.

In riferimento alla determinazione del periodo post-partum della madre, che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi, la circolare dell’INPS sottolinea che:

  • qualora la madre sia lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
  • qualora la madre sia invece lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto.

Per i padri autonomi, come previsto per le madri autonome, non esiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.

DECORRENZA INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La circolare INPS pone in evidenzia come l’indennità di paternità sia riconoscibile in riferimento agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 in poi (data di ingresso in vigore del D.Lgs. 80/2015).

Qualora l’evento si fosse verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità rimane riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi. Infine se la data dell’evento (morte, grave infermità, …) coincide con la data del parto, quest’ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto, in quanto, come precisato, la data del parto è a sé stante rispetto ai 3 mesi post partum.

REQUISITI E MISURA DELL’INDENNITÀ

L’indennità di paternità viene riconosciuta alle medesime condizioni e nella medesima misura prevista per l’indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, al di là della verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all’indennità di maternità.

 

requisiti indennità di paternità
La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80%, di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta.

 

L’indennità di paternità:

  1. per gli artigiani e gli esercenti di attività commerciali è pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata, rispettivamente per gli impiegati dell’artigianato e del commercio con riferimento all’anno in cui inizia l’indennità di paternità;
  2. in caso di lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli) l’indennità è pari all’80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell’agricoltura con riferimento all’anno precedente il parto (o l’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento);
  3. in caso di pescatori, l’indennità è pari all’80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa di cui alla legge 250/1958, fissato per l’anno in cui inizia l’indennità di paternità.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INDENNITÀ E PAGAMENTO

La circolare INPS pone in evidenza come l’indennità di paternità sia riconosciuta a domanda dell’interessato. La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Il padre lavoratore autonomo può presentare la domanda di indennità di paternità presso la struttura INPS di competenza in modalità cartacea utilizzando il modello SR01 (domanda indennità/paternità), appositamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale, nella sezione modulistica. 

La domanda va inoltrata all’INPS di competenza tramite:

  • posta elettronica certificata (non è sufficiente una mail ordinaria);
  • o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

> A settembre sarà fornita sarà comunicato l’avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l’acquisizione delle domande per via telematica. In seguito all’aggiornamento dell’applicazione, la domanda di paternità – anche per i casi in argomento – dovrà essere presentata obbligatoriamente per via telematica tramite i consueti canali (web, contact center multicanale o patronati).

ADOZIONE E AFFIDAMENTO: alcuni chiarimenti

Per effetto del D.Lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome – madri adottive o affidatarie – hanno il diritto dell’indennità di maternità per i medesimi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti ai sensi dell’art. 26 del T.U.

La circolare INPS ricorda inoltre che, prima della riforma, le lavoratrici autonome e le madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia – a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, o i 18 anni qualora di adozione internazionale.

Il diritto all’indennità in caso di adozione/affidamento spetta alle lavoratrici autonome per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, secondo le modalità già previste.

L’indennità spetta anche nel caso in cui, successivamente all’adozione/affidamento, il minore – durante il periodo di congedo – raggiunga la maggiore età. È importante dunque verificare che la lavoratrice – nel periodo di maternità richiesto risulti iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che sia in regola con tutti i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili. 

LA DECORRENZA DEI NUOVI PERIODI

La riforma in esame trova applicazione, evidenziata dal documento INPS, per gli ingressi in famiglia (in caso di adozione/affidamento nazionale) o in Italia (in caso di adozione internazionale) verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.

Per tutti gli ingressi avvenuti prima del 25 giugno e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e secondo le condizioni previste dalla riforma.

Entro il limite di 5 mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia

La circolare evidenzia che la nuova disciplina non può trovare applicazione per gli ingressi in famiglia o in Italia antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risulta decorso l’arco temporale di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Questi eventi dunque, restano governati sulla base della disciplina previgente alla riforma, anche se la domanda di indennità è stata avanzata successivamente al 25 giugno 2015.

Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari

In caso di adozione e affidamento, nei precedenti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono usufruire dell’indennità giornaliera di cui all’art.66 T.U. per i periodi non fruiti dalla madre (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. La rinuncia all’indennità da parte della madre a favore del padre autonomo, non è invece prevista.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI INDENNITÀ E PAGAMENTO:

All’interno della circolare dell’INPS sono illustrate le modalità di applicazioni per l’acquisizione delle domande per via telematica che sono state aggiornate per consentire l’acquisizione:

  1. in caso di adozione/affidamento preadottivo nazionale di un periodo fino a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore;
  2. in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’inserimento di periodi precedenti l’ingresso del minore in Italia. 

Ciò significa che, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, la domanda di maternità dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (web, contact center multicanale o patronati).

CONGEDO DI PATERNITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI IN CASO LA MADRE SIA LAVORATRICE AUTONOMA

Con l’aggiunta del comma 1 bis, all’art. 28 T.U., il legislatore ha previsto che, nei casi indicati dall’art.28 comma 1, quali:

  1. morte o grave infermità della madre;
  2. abbandono;
  3. affidamento esclusivo del figlio;

il padre dipendente possa fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma.

DOCUMENTAZIONE

Per quanto riguarda la modalità di attestazione delle situazioni che danno diritto all’indennità di paternità, è presenta una circolare che riassume le istruzioni già contenute nel messaggio INPS al numero 8774 del 4 aprile 2007 e nella circolare INPS n.47/2012. 

Documentazione da produrre per tutti i padri lavoratori richiedenti l’indennità di paternità 

  • in caso di morte della madre, il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (da tenere presente che non deve essere richiesto né acquisito, il certificato di morte);
  • in caso di grave infermità della madre, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, si confermano le istruzioni fornite col citato messaggio: il padre produce all’INPS specifica certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico della Struttura INPS competente, il quale dovrà poi valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato;
  • in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre rende dichiarazione sostitutiva in atto notorio ai sensi dell’art.47, del DPR. 445/2000. Tale dichiarazione va allegata alla domanda telematica.
  • in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, occorre acquisire copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi dell’art.330 e 333 cod. civ. A tale fine il padre comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e il numero di provvedimento e la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario.

 

CONCLUDENDO

In conclusione con la circolare l’INPS, durante la comunicazione di avvenuta ricezione dell’estensione delle tutele in materia di maternità e paternità introdotta dal Jobs Act in favore dei lavoratori autonomi , ha di buono che esplicita le modalità di verifica della spettanza e della presentazione dell’istanza ai fini della fruizione dei periodi di maternità e paternità. Si tratta dunque, di un interessante documento di prassi che fornisce diverse risposte a tutele che introdotte in via sperimentale per l’anno 2015, sono poi state ampliate anche per gli anni successivi. 

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