Lavoro occasionale 2017: tornano i voucher in due differenti forme e con nuove regole. Vediamo insieme come funziona il nuovo contratto occasionale, le regole e i limiti di retribuzione annua.
L’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, ad opera del D.L. 17 marzo 2017, n°25, ha causato notevoli disagi alle famiglie ed alle imprese.
Con la Manovra Correttiva 2017 (D.L. n.50/2017), attualmente in discussione al Senato e già approvata alla Camera, il Governo intende introdurre una disciplina atta a regolamentare il rapporto di lavoro occasionale 2017 per le piccole imprese, i professionisti e la Pubblica Amministrazione (c.d. PrestO). Per regolamentare le prestazioni svolte in ambito familiare sarà introdotto il Libretto Famiglia.
I LIMITI DEL NUOVO LAVORO OCCASIONALE
Per entrambe le tipologie di lavoro svolto in via occasionale saranno introdotti determinati vincoli di natura economica, in particolare:
- limite di 5.000€ all’anno per il committente;
- limite di 5.000€ all’anno per il lavoratore;
- limite di 2.500€ per prestazioni svolte da ogni prestatore in favore del medesimo committente;
- limite di durata della prestazione nel massimo di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
I limiti dei compensi saranno computati in misura pari al 75% dl loro importo qualora le prestazioni di lavoro occasionale siano rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani under 25 iscritti ad un regolare ciclo di studi scolastico/universitario, persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del salario.
Ulteriore limite riguarderà l’impossibilità di ricorrere al lavoro occasionale con i soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.Il lavoro occasionale 2017 sarà vietato inoltre per datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
La norma contempla tre differenti ipotesi:
1. COMMITTENTI PERSONE FISICHE NON NELL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ PROFESSIONALE O D’ IMPRESA”
Per tali soggetti verrà istituito il Libretto Famiglia; l’utilizzatore che intenderà usufruire di prestazioni di lavoro occasionali potrà acquistare, attraverso una piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, per il pagamento di prestazioni rese da uno o più lavoratori per:
- piccoli lavori domestici (pulizia, giardinaggio, …)
- assistenza domestica a bambini, disabili, anziani o infermi
- insegnamento privato
Il Libretto Famiglia conterrà dei titoli di pagamento (simili ai voucher), il cui valore nominale sarà pari a 10 euro, per prestazioni di durata pari ad un’ora. L’utilizzatore dovrà versare inoltre un importo pari a 2 euro, idoneo a coprire i contributi INPS, il premio INAIL e gli oneri gestionali
2. IMPRESE E PROFESSIONISTI
Fermo restando il divieto di utilizzo per i committenti che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per lavorazioni in appalto di opere o servizi, resteranno escluse dall’applicazione della normativa le imprese edili ed affini e le imprese agricole, salvo che per attività agricole rese da soggetti non iscritti nell’anno precedente all’anagrafe dei lavoratori agricoli e rese da titolari di pensione di vecchiaia/invalidità, da giovani under 25 iscritti ad un regolare ciclo di studi scolastico o universitario, persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative di salario.
3. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
In questo caso l’utilizzo di lavoratori occasionali sarà limitato ad esigenze temporanee o eccezionali, nell’ambito della realizzazione di progetti speciali, per lo svolgimento di lavoro d’emergenza o di solidarietà e per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Il lavoratore occasionale ha in ogni caso diritto all’assicurazione INAIL e al versamento dei contributi alla Gestione Separata
COMPENSI E COSTI
Ad eccezione della disciplina prevista dal Libretto Famiglia, il lavoratore occasionale ha diritto ad un compenso minimo pari a 9 euro; nel settore agricolo la retribuzione minima è calcolata seguendo le indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale.
L’utilizzatore è tenuto a versare i contributi alla Gestione Separata, applicando un’aliquota del 33% e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso. Il prestatore è esente da imposizione fiscale
MODALITÀ DI GESTIONE ED ADEMPIMENTI
Gli utilizzatori e i prestatori devono obbligatoriamente iscriversi ad una piattaforma informatica, anche per il modello F24, ma in tal caso è esclusa la possibilità di compensare i crediti.
L’utilizzatore dovrà, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunicare i dati anagrafici del prestatore, il compenso pattuito, il luogo e la durata di svolgimento della prestazione. Il prestatore riceverà, a mezzo SMS o e-mail, la comunicazione inviata al committente.L’utilizzatore sarà poi tenuto, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione e attraverso la medesima piattaforma o via Contact center, a comunicare:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore
- il luogo di svolgimento della prestazione
- oggetto della prestazione
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai tre giorni
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
È possibile revocare la dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Il lavoratore occasionale sarà retribuito dall’INPS, il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa, con accredito sul conto corrente dichiarato durante l’iscrizione alla piattaforma informatica INPS.
In caso di superamento dei limiti di importo stabiliti dalla normativa o nel caso di prestazioni di durata pari o superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro occasionale si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel caso di mancata comunicazione della prestazione lavorativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera.