Le festività nel rapporto di lavoro

Le festività del mese di novembre e soprattutto l’approssimarsi delle attese vacanze natalizie, ci sono da stimolo per un’analisi della gestione operativa delle festività nel rapporto di lavoro, sia da un punto di vista retributivo che contrattuale.

 

LE FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI: LA DISCIPLINA LEGALE

La disciplina delle festività nazionali e infrasettimanali è prevista dalla L.260/1949, dalla L. 54/1977 e dal D.P.R. 792/1955.

Sono dunque da considerarsi festività nazionali:

  • 25 aprile (ricorrenza della Liberazione);
  • 1 maggio (Festa del Lavoro);
  • 2 giugno (Fondazione della Repubblica).

 

Rientrano invece nel campo delle festività infrasettimanali:

  • 1 gennaio (Capodanno);
  • 6 gennaio (Epifania);
  • lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
  • 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria – Ferragosto);
  • 1 novembre (Ognissanti);
  • 8 dicembre (Immacolata Concezione);
  • 26 dicembre (Santo Stefano).

 

Rientrano invece tra le festività soppresse le giornate:

  • 19 marzo (San Giuseppe);
  • 17 maggio (Ascensione);
  • 7 giugno (Corpus domini);
  • 4 novembre (Unità Nazionale)*.

* per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art.1, secondo comma, della legge 5/3/1977, n°54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.


LE FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI: LA DISCIPLINA CONTRATTUALE

La contrattazione collettiva, nel recepire le festività nazionali e infrasettimanali previste per legge, fa rientrare nell’ambito delle festività anche il giorno del Santo Patrono del Comune in cui è ubicata l’unità lavorativa.

ccnl terziario

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IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FESTIVITÀ

Durante le festività nazionali e infrasettimanali il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e a ricevere un particolare trattamento economico (Cass. n.9176/1997); in relazione a specifiche esigenze aziendali può essere chiamato a prestare attività lavorativa e, in tal caso, deve ricevere il compenso spettante per le ore lavorate, con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

  • ai lavoratori retribuiti in misura fissa, quando la festività coincide con la domenica hanno diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa.
  • per i lavoratori con retribuzione oraria, la festività che cade di domenica deve essere retribuita con un’ulteriore quota di retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale.

 

FESTIVITÀ COINCIDENTE CON LA DOMENICA

  • I lavoratori retribuiti in misura fissa, quando la festività coincide con la domenica hanno diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa.
  • Per i lavoratori con retribuzione oraria, la festività che cade di domenica deve essere retribuita con un’ulteriore quota di retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale.

 

FESTIVITÀ COINCIDENTE CON IL SABATO

In alcuni settori contrattuali, per le aziende che effettuano la settimana corta (con orario distribuito dal lunedì al venerdì), il trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica viene esteso anche al sabato. Tale criterio non può essere applicato fuori dai casi espressamente previsti, in quanto il sabato (sesto giorno della settimana) è considerato in linea di principio giorno lavorativo anche se non lavorato.

Festività

Trattamento economico

Festività infrasettimanale “mensilizzati” La festività è ricompresa nella retribuzione globale di fatto
Festività infrasettimanale “orari” Retribuzione globale di fatto ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale di lavoro
Festività che cadono di domenica “mensilizzati” Quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa
Festività che cadono di domenica “orari” Quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/6 della retribuzione globale di fatto ragguagliata all’orario settimanale
Festività che cadono di sabato Se previsto dal Ccnl quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa

 

Ccnl Terziario – ART. 142 – FESTIVITÀ:

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195”.

Ccnl Metalmeccanica industria – TITOLO III – ART. 9 – FESTIVITÀ:

La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.

Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’art. 7 del presente Titolo per tali prestazioni.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo”.

 

Trattamento economico per la festività lavorata

Il lavoratore chiamato a prestare la sua attività durante la festività ha diritto, in aggiunta al trattamento economico sopra indicato, al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi a titolo di straordinario festivo.

Ccnl Terziario  – ART. 137 – MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO:

Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193”.

 

Ccnl Metalmeccanica industria – TITOLO III – ART. 7 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 9 del presente Titolo.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

– festivo: 50%

– festivo con riposo compensativo: 10%

– straordinario festivo: 55%

– straordinario festivo con riposo compensativo: 35%”.

Festività/assenze dal lavoro: cosa dicono la legge e la contrattazione collettiva

Il trattamento economico spettante al lavoratore assente in caso di festività varia a seconda della motivazione dell’assenza. In particolare, le seguenti assenze danno diritto al pagamento della giornata festiva, facendo pertanto “prevalere” il trattamento economico della festività rispetto a quello eventualmente previsto per l’assenza, con eventuale obbligo di integrazione da parte del datore di lavoro a quanto erogato dall’Ente che eroga la prestazione:

  • malattia;
  • infortunio;
  • astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
  • congedo matrimoniale;
  • ferie;
  • permessi;
  • assenze per giustificato motivo.

Un caso a sé stante riguarda il trattamento economico e le indennità di integrazione salariale.

Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e integrazioni salariali

Festività

Trattamento

Festività nazionali, civili e religiose cadenti di sabato e domenica
  • Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’Istituto
  • Vengono retribuite dal datore di lavoro
Festività nazionali, civili e religiose cadenti in giorno infrasettimanale
  • Non vengono retribuite dall’azienda se cadono in un periodo di sospensione dal lavoro
  • Vanno incluse nel numero delle ore integrabili dall’Istituto
  • Non comportano in ogni caso la riduzione della misura dell’integrazione settimanale
  • Vengono retribuite dall’azienda se cadono in un periodo di riduzione di orario
  • Vanno escluse dal numero delle ore integrabili dall’Istituto

Lavoratori retribuiti a ore e integrazioni salariali

Festività

Trattamento economico

Festività nazionali
(25 aprile; 1° maggio; 2 giugno)
  • Sono sempre retribuite dal datore di lavoro
  • Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’Istituto
Festività religiose e civili
  • Non vengono retribuite dall’azienda se cadono oltre i 15 giorni di sospensione continuativa
  • Vengono incluse nel numero delle ore integrabili dall’Istituto
  • Vengono retribuite dall’azienda se cadono durante una riduzione di orario, ovvero nei primi15 gg. di sospensione
  • Vengono escluse dal computo delle ore integrabili dall’Istituto

 

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