Le festività del mese di novembre e soprattutto l’approssimarsi delle attese vacanze natalizie, ci sono da stimolo per un’analisi della gestione operativa delle festività nel rapporto di lavoro, sia da un punto di vista retributivo che contrattuale.
LE FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI: LA DISCIPLINA LEGALE
La disciplina delle festività nazionali e infrasettimanali è prevista dalla L.260/1949, dalla L. 54/1977 e dal D.P.R. 792/1955.
Sono dunque da considerarsi festività nazionali:
- 25 aprile (ricorrenza della Liberazione);
- 1 maggio (Festa del Lavoro);
- 2 giugno (Fondazione della Repubblica).
Rientrano invece nel campo delle festività infrasettimanali:
- 1 gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
- 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria – Ferragosto);
- 1 novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
Rientrano invece tra le festività soppresse le giornate:
- 19 marzo (San Giuseppe);
- 17 maggio (Ascensione);
- 7 giugno (Corpus domini);
- 4 novembre (Unità Nazionale)*.
* per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art.1, secondo comma, della legge 5/3/1977, n°54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
LE FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI: LA DISCIPLINA CONTRATTUALE
La contrattazione collettiva, nel recepire le festività nazionali e infrasettimanali previste per legge, fa rientrare nell’ambito delle festività anche il giorno del Santo Patrono del Comune in cui è ubicata l’unità lavorativa.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FESTIVITÀ
Durante le festività nazionali e infrasettimanali il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e a ricevere un particolare trattamento economico (Cass. n.9176/1997); in relazione a specifiche esigenze aziendali può essere chiamato a prestare attività lavorativa e, in tal caso, deve ricevere il compenso spettante per le ore lavorate, con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo.
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
- ai lavoratori retribuiti in misura fissa, quando la festività coincide con la domenica hanno diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa.
- per i lavoratori con retribuzione oraria, la festività che cade di domenica deve essere retribuita con un’ulteriore quota di retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale.
FESTIVITÀ COINCIDENTE CON LA DOMENICA
- I lavoratori retribuiti in misura fissa, quando la festività coincide con la domenica hanno diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa.
- Per i lavoratori con retribuzione oraria, la festività che cade di domenica deve essere retribuita con un’ulteriore quota di retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale.
FESTIVITÀ COINCIDENTE CON IL SABATO
In alcuni settori contrattuali, per le aziende che effettuano la settimana corta (con orario distribuito dal lunedì al venerdì), il trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica viene esteso anche al sabato. Tale criterio non può essere applicato fuori dai casi espressamente previsti, in quanto il sabato (sesto giorno della settimana) è considerato in linea di principio giorno lavorativo anche se non lavorato.
Festività |
Trattamento economico |
Festività infrasettimanale “mensilizzati” | La festività è ricompresa nella retribuzione globale di fatto |
Festività infrasettimanale “orari” | Retribuzione globale di fatto ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale di lavoro |
Festività che cadono di domenica “mensilizzati” | Quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa |
Festività che cadono di domenica “orari” | Quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/6 della retribuzione globale di fatto ragguagliata all’orario settimanale |
Festività che cadono di sabato | Se previsto dal Ccnl quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa |
Ccnl Terziario – ART. 142 – FESTIVITÀ:
“In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195”.
Ccnl Metalmeccanica industria – TITOLO III – ART. 9 – FESTIVITÀ:
“La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’art. 7 del presente Titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo”.
Trattamento economico per la festività lavorata
Il lavoratore chiamato a prestare la sua attività durante la festività ha diritto, in aggiunta al trattamento economico sopra indicato, al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi a titolo di straordinario festivo.
Ccnl Terziario – ART. 137 – MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO:
“Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193”.
Ccnl Metalmeccanica industria – TITOLO III – ART. 7 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
“È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 9 del presente Titolo.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
– festivo: 50%
– festivo con riposo compensativo: 10%
– straordinario festivo: 55%
– straordinario festivo con riposo compensativo: 35%”.
Festività/assenze dal lavoro: cosa dicono la legge e la contrattazione collettiva
Il trattamento economico spettante al lavoratore assente in caso di festività varia a seconda della motivazione dell’assenza. In particolare, le seguenti assenze danno diritto al pagamento della giornata festiva, facendo pertanto “prevalere” il trattamento economico della festività rispetto a quello eventualmente previsto per l’assenza, con eventuale obbligo di integrazione da parte del datore di lavoro a quanto erogato dall’Ente che eroga la prestazione:
- malattia;
- infortunio;
- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- congedo matrimoniale;
- ferie;
- permessi;
- assenze per giustificato motivo.
Un caso a sé stante riguarda il trattamento economico e le indennità di integrazione salariale.
Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e integrazioni salariali
Festività |
Trattamento |
Festività nazionali, civili e religiose cadenti di sabato e domenica |
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Festività nazionali, civili e religiose cadenti in giorno infrasettimanale |
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Lavoratori retribuiti a ore e integrazioni salariali
Festività |
Trattamento economico |
Festività nazionali (25 aprile; 1° maggio; 2 giugno) |
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Festività religiose e civili |
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