
Di Maurizio Polato in La Circolare di Lavoro e Previdenza n. 46/2022
Il contributo sviscera il tema dell’esonero contributivo disposto per l’anno 2022, in via sperimentale, dall’articolo 1, comma 137, L. 234/2021.In particolare, la disciplina è integrata con le interpretazioni estensive e le indicazioni operative fornite dall’Inps con la circolare n. 102/2022e il recente messaggio n. 4042/2022.L’esonero contributivo ai sensi dell’articolo1, comma137,L. 234/2021Con l’articolo 1, comma 137, L. 234/2021(Legge di Bilancio per il 2022),il Legislatore italiano interviene nel tentativo di porre parziale rimedio alle problematicità del lavoro femminile in relazione ai congedi parentali. Con tale norma è istituito in via sperimentale, per il solo 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% del contributo, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. L’Inps è intervenuto solamente a settembre, con la circolare n. 102/2022, fornendo istruzioni operative per l’applicazione e fruizione dell’incentivo. L’Istituto ha dato un’interpretazione estensiva alla norma, definendo così questioni di non poco conto relativamente al momento di decorrenza dell’esonero. Ulteriori dubbi operativi sono stati chiariti dall’ente previdenziale con il recente messaggio n. 4042/2022.
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