Il 6 luglio 2016, con la sentenza n. 13787, la Corte di Cassazione ha seguito un caso in cui il lavoratore è stato intimato di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di tre giorni, nonostante il CCNL di riferimento prevedesse la sanzione espulsiva, peraltro con preavviso, nel caso in cui il dipendente per oltre cinque giorni di seguito avesse sostenuto assenze ingiustificate.
La condotta imputata al lavoratore, secondo la Corte, è prevista dal contratto collettivo come integrante un’infrazione disciplinare a cui coincide una sanzione conservativa e non è quindi difendibile la tesi sostenuta dalla società secondo cui l’illecito del lavoratore discostava dalla predetta previsione collettiva poiché oltre l’assenza senza giustificazione, era presente anche la mancata comunicazione della stessa.
Concludendo, la Cassazione ha accettato il consolidato principio secondo il quale, in merito ai licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un dato comportamento del dipendente, sollecitato come giusta causa di licenziamento dal datore di lavoro, sia previsto dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui equivale una sanzione conservativa, essa possa essere oggetto di una più grave e autonoma valutazione da parte del giudice, a meno che non si verifichi che entrambe le parti avevano inteso escludere la possibilità della sanzione espulsiva, nei casi di superiore gravità (ex multis: Cass. n. 6165/2016; Cass. n. 9223/2015; Cass. n. 13353/2011; Cass. n. 19053/2005; Cass. n. 4932/2003).