Licenziamento illegittimo, la scelta dell’indennità sostitutiva estingue il rapporto

La richiesta del pagamento dell’indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in luogo della reintegra sul posto di lavoro del lavoratore licenziato illegittimamente – facoltà concessa dall’articolo 18, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) – determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

L’opzione elimina, di fatto, il vincolo di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro cosicché l’eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagare l’indennità sostitutiva non comporta la continuità del rapporto di lavoro né la decorrenza dell’obbligazione retributiva.

La precisazione giunge dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18353/2014 del 27 agosto 2014.

Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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