La Suprema Corte si pronuncia sulla legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore distaccato affermando che il provvedimento datoriale deve essere giustificato da ragioni inerenti alla propria struttura organizzativa e non a quella della società distaccataria. Ai fini del licenziamento, dunque, è ininfluente la cessazione del periodo di distacco.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss
Il licenziamento nel distacco di personale
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