Un lavoratore licenziato che, a seguito di ricorso vinto, viene reinserito sul posto di lavoro non può pretendere un procedimento di espropriazione sui beni appartenenti alla società datrice per ottenere le retribuzioni maturate negli anni in cui era stato allontanato dal luogo di lavoro, se dalla sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’atto non vi è traccia del risarcimento allo stesso dovuto.
La sentenza che conferma la cancellazione del licenziamento illegittimo, infatti, non può essere considerata un titolo esecutivo, se in essa non è ben specificato il credito spettante al lavoratore.
Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 18519/2014.
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