E’ illegittimo il comportamento di un lavoratore che durante lo stato di malattia svolga un’altra attività anche se la stessa è compatibile con la patologia impeditiva, allorquando tale attività interferisca con i doveri di cura e di riposo prescritti dal sanitario curante.
Corte di Cassazione Sentenza n. 17625 del 5 agosto 2014
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss