La RSA può essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori nell’azienda. (Nella specie, la Corte ha negato la sussistenza di un comportamento antisindacale, in quanto, non avendo partecipato alle trattative per la stipula del C.C.N.L., il sindacato non poteva dirsi in possesso di quel requisito di rappresentatività necessario per consentire la costituzione di proprie rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 L.300/1970).
Appello, L’Aquila 17 marzo 2016