l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 14974 del 1° settembre 2014, con la quale, rispondendo ad un quesito dell’ANCE, fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai limiti di carattere quantitativo alla stipula dei contratti a tempo determinato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno.
Il Ministero, già con la circolare n. 18/2014 aveva chiarito che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (sebbene in tal caso si ricordano le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012.”
In considerazione di ciò, “Ne deriva che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal c.c.n.l.
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