Cos’è il Modello 730 e chi sono i soggetti obbligati alla sua compilazione?
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla compilazione del modello 730 e come affidarsi al nostro Studio.
Cos’è il modello 730
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati; tale modello presenta molteplici aspetti positivi per il contribuente, che lo rendono più agevole rispetto ad altri modelli di dichiarazione dei redditi.
Prima di tutto per la compilazione di questo modello il contribuente non deve eseguire calcoli e permette di raggiungere il rimborso direttamente in busta paga o nella rata di pensione; qualora invece risultino delle forme da versare, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione. Il 730 consente infine di ottenere i rimborsi più rapidamente rispetto al modello UNICO.
Chi può presentare il modello 730
I contribuenti che possono avvalersi del modello 730 sono:
- lavoratori dipendenti (anche i lavoratori italiani che operano all’estero e per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale) e pensionati;
- coloro che ricevono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad es. integrazioni salariali, indennità di mobilità, …);
- soci di cooperazione di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri della regione, provincia, comuni, …);
- persone che svolgono lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo fisso inferiore all’anno;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta IRAP e IVA;
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la p.IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Modello 730 in assenza di sostituto d’imposta
I contribuenti prima elencati possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto va presentato:
- direttamente all’Agenzia delle entrate (se precompilato);
- a un Caf o ad un professionista abilitato (se precompilato o 730 ordinario).
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate; se invece emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite modello F24.
Dichiarazione congiunta
Il modello 730 può essere presentato in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
La dichiarazione congiunta va presentata esclusivamente al:
- sostituto d’imposta,
- Professionista abilitato o Caf.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di:
- persone incapaci, compresi i minori;
- nel caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta del modello 730 è bene indicare come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un professionista abilitato o Caf.
I documenti da conservare fino al 31 dicembre 2021
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2021, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.
I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di redditi per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I professionisti abilitati o i Caf hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dai contribuenti (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità – ovvero una certificazione di correttezza dei dati
Entro quando deve essere presentato il modello 730
Il 730 deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista abilitato. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Fa fa-star
Il principale vantaggio per il contribuente è legato ai controlli. Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:
- non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta; non sarà poi effettuato il controllo preventivo nel caso di rimborsi d’imposta maggiori a 4.000,00 euro.
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
Potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello UNICO – oppure se è esonerato.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle. In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello Unico.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione deve comunque essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016.
Perché affidarsi a Studio Polato per il 730
Fare il 730 da soli comporta un notevole investimento e il non essere al corrente delle ultime novità fiscali comporta spesso la rinuncia a notevoli risparmi d’imposta.
Affidati ai nostri professionisti e smaltisci la burocrazia, risparmia sui costi e velocizza le procedure.
Il CDL Maurizio Polato è Intermediario Autorizzato del CAF Regionale Dipendenti s.r.l. (il Caf di Confindustria).
L’agevolazione è rivolta a tutti i Contribuenti lavoratori subordinati e parasubordinati.
La raccolta della documentazione potrà avvenire presso la nostra sede entro il 13 Aprile 2017.