Licenziamento: l’accordo di conciliazione non vieta la Naspi

Ai fini di una conciliazione dopo il licenziamento, il decreto legislativo 23/2015, art.6 comma 3, ha disposto un rafforzamento degli obblighi di comunicazione in capo al datore di lavoro; tale rafforzamento sulla base del fatto che le somme distribuite dopo l’offerta di conciliazione provocano un minor introito per le casse dello Stato (stima in 7,9 milioni di euro per il 2016). La comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto (modello Unilav) di cui all’art.4-bis del Dlgs 21 aprile 2000, n.181, da recapitare entro i 5 giorni successivi alla cessazione del rapporto, va infatti integrata da un’altra comunicazione, che va fatta entro 65 giorni – da parte del datore di lavoro – dalla cessazione del rapporto, nella quale va precisata l’avvenuta, o meno, conciliazione, il cui oggetto è la rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento difronte all’erogazione della somma prevista in relazione alla sua anzianità presso un determinato datore e al num. di dipendenti occupati – e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui all’art 4-bis: sanzione che prevede una quota che va sa 100 a 500  euro per lavoratore.

Il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni pratiche con nota 2788 del 27/05/2015 in cui si dava comunicazione della nuova applicazione denominata “Unilav-Conciliazione” con cui i datori possono fornire informazioni in merito al procedimento di conciliazione ex art.6, Dlgs n.23/2015. Ai fini di portare a termine tale comunicazione, i datori devono registrarsi al portale di cliclavoro e procedere con l’applicazione inserendo il codice di comunicazione fornito al momento della comunicazione della cessazione: questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto cessato (prima schermata). Il sistema (seconda schermata) fornisce poi i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello “Unilav_Cess” in merito al lavoratore, datore e rapporto di lavoro; è necessario comunicare solo i seguenti campi: data della proposta dell’offerta di conciliazione; esito (si/no) di tale offerta; in caso di esito positivo: sede, fra quelle previste, presso la quale il procedimento di offerta è effettuato; importo offerto; esito del procedimento (si/no), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.

Lo stesso dicastero è ricomparso sull’argomento con la seguente nota 3845 del 22/07/2015, che precisa che la comunicazione – effettuabile anche tramite soggetti abilitati – quali consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, a patto che abbiano fornito alla Dtl della provincia in cui praticano l’esercizio di consulenza del lavoro, la comunicazione relativa allo svolgimento di tale attività, le associazioni dei datori di lavoro, … – e va inviata:

> solo se il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore: ne deriva che taluna comunicazione va inviata nel caso in cui, dopo aver comminato il recesso, il datore di lavoro non intenda offrire la somma prevista dalla norma,

> da agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

> al contrario non va effettuata quando il rapporto si risolve nel periodo di prova.

Con riguardo alla nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), va precisato che – come anticipato dal Ministero del Lavoro con la nota del 24 aprile 2015, n.13 – la Naspi spetta (se presenti i requisiti in campo all’interessato) anche nel caso di licenziamento disciplinare, in quanto è comunque sempre un caso di perdita involontaria (per il dipendente) del posto di lavoro; la stessa risoluzione giunge qualora il dipendente decida di accettare l’offerta economica  propostagli dal datore nella “conciliazione agevolata” ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 23/2015. Come precisato dal Ministero l’accettazione dell’offerta non modifica il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che rimane il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, solo la rinuncia all’impugnativa di tale atto: ne deriva che, non apportando modifiche al titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie deve essere intesa come ipotesi di disoccupazione non volontaria che comporta ad un atto unilaterale di licenziamento da parte del datore di lavoro.

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