La formazione di base per la sicurezza può essere svolta anche in modalità online. Questa è senza dubbio la novità più rilevante in tema di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro racchiusa nel nuovo accordo Stato-Regioni. Tale intesa è stata raggiunta nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio scorso e segnala la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.
L’accordo di cui sopra, abroga e sostituisce completamente il precedente documento del 26 gennaio 2006 a partire da oggi – lunedì 5 settembre. Tale decorrenza è legata al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n.193 del 19 agosto 2016), che cadeva domenica 4 settembre.
I CORSI
Il nuovo testo mantiene la struttura dei tre moduli che suddividono i percorsi formativi, ma ne modifica e integra alcuni contenuti: per quanto concerne il modulo A (corso base, propedeutico ed obbligatorio per accedere ai successivi moduli B e C) viene tenuto conto della possibilità di ricorrere alla formazione in modalità e-learning, rinviando a quanto previsto nell’allegato II dell’accordo per quanto concerne le reali modalità di erogazione dei corsi.
Nel modulo B (riferito a chi vuole assumere le funzioni di addetto o responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Aspp e Rspp) sui rischi specifici viene portata a 48 ore la durata del corso, senza nessuna differenziazione per settori produttivi e per pericolosità delle aziende – a parte per i quattro settori per i quali sono previsti i moduli di specializzazione – da frequentare in aggiunta al modulo B ordinario (per agricoltura e sanità residenziale 12 ore; per cave-costruzioni e chimico petrolchimico 16 ore).
Il modulo B prevede anche la trattazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato; il modulo C (solo per responsabili e non per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione) racchiude come unica novità sostanziale l’articolazione dei corsi in unità didattiche di durata prestabilita (elemento comune del resto anche agli due moduli). Le durate sono interamente da considerarsi al netto dei test di apprendimento, che rappresentano un momento ulteriore da affrontare non compreso nel monte ore previsto per legge.
L’accordo fornisce alcuni chiarimenti sull’apprendimento a distanza (e-learning): modalità formativa che sarà possibile solo se espressamente prevista dagli accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva di settore. Nelle aziende a basso rischio (in base al codice Ateco) è possibile erogare anche la formazione specifica, e non solo quella di carattere generale, in e-learning.
I DOCENTI
I requisiti dei docenti abilitati ad erogare la formazione ai responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione, è stata finalmente rivisitata, e viene esteso anche a questo settore formativo l’obbligo per i docenti di essere qualificati ai sensi del decreto ministeriale 6 marzo 2013; un obbligo fino ad oggi inesistente.
Una disposizione chiarificatrice per quanto concerne gli aggiornamenti obbligatori dichiara che: l’eventuale mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento non fa venire meno la validità del corso base già frequentato, per cui ottenere nuovamente l’abilitazione, il docente interessato dovrà frequentare solo il corso di aggiornamento e non riprendere in mano l’intero modulo che rimane un credito formativo permanente. Si abroga dunque la disposizione contenuta nell’allegato XIV del Dlgs 81/2008 (per i coordinatori per la sicurezza) che prevedeva un numero massimo di partecipanti ai convegni meritevoli come aggiornamento.
LE ECCEZIONI
L’Accordo evidenzia ulteriori titoli di studio che esonerano il titolare dalla frequenza dei corsi dei moduli A e B. È anche previsto che costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A, B e C), in relazione a ciascun modulo, il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le modalità di svolgimento siano conformi dell’accordo. Si tratta di una disposizione di difficile applicazione che produrrà molte incertezze circa la reale platea dei soggetti esonerati.