In seguito all’abrogazione del lavoro accessorio e dei “vecchi” voucher, a fine giugno è stata introdotta una specifica sulle nuove prestazioni occasionali. Le novità dei nuovi voucher riguardano l’introduzione di due strumenti: il Libretto Famiglia (utilizzabile da privati) e il Contratto di Prestazione Occasionale (per professionisti, imprenditori, associazioni, …).
Ecco come funzioneranno le nuove regole:
1. LIBRETTO FAMIGLIA
Può essere utilizzato solo da persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa. Esso è destinato a pagare i compensi per le prestazioni rese per piccoli lavori domestici, compreso il giardinaggio, la pulizia o manutenzione, per assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, alle persone ammalate ed a quelle affette da disabilità e per l’insegnamento privato supplementare.
RETRIBUZIONE
Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro utilizzabili per prestazioni di durata non superiore a 60 minuti. Il valore nominale di 10 euro viene così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore (lavoratore)
- € 1,65 per la contribuzione alla Gestione separata INPS
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL
- € 0,10 per le spese di gestione.
2. CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (prestO)
Può essere utilizzato da: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, enti di natura privata e amministrazioni pubbliche.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le Pubbliche Amministrazioni possono adoperare il Contratto Prestazione Occasionale solo ed esclusivamente per:
- progetti speciali per soggetti in stato di povertà, disabilità, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- lavori di emergenza correlati a calamità naturali;
- attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici;
- manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli.
SETTORE AGRICOLO
In agricoltura si possono utilizzare solo per attività rese da pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani under 25, disoccupati e titolari di sostegno al reddito, a condizione che questi soggetti non siano iscritti negli elenchi comunali degli operai a tempo determinato.
AZIENDE
Per le aziende, operano invece i seguenti impedimenti:
- sono escluse dal Contratto Prestazione Occasionale le prestazioni di quei lavoratori con le quali l’utilizzatore (datore di lavoro) abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- sono esclusi gli utilizzatori (datori di lavoro) con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato (calcolo che va effettuato considerando il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data della prestazione);
- sono escluse le imprese edili e affini, le imprese che svolgono attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- sono esclusi gli appalti di opere e servizi.
RETRIBUZIONE
Il Contratto di Prestazione Occasionale contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a 12,41 euro utilizzabili per prestazioni di durata non superiore a 60 minuti. Il valore nominale è così suddiviso:
- €9,00 per il compenso a favore del prestatore (lavoratore);
- € 2,97 per la contribuzione alla Gestione separata INPS;
- € 0,32 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,12 per le spese di gestione.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a €36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, definita dalla legge in €9,00.
Fa eccezione il lavoro agricolo dove il compenso è pari alla retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. REGISTRAZIONE
Per usufruire del servizio gli utilizzatori e i prestatori devono registrarsi sulla piattaforma INPS, dal sito www.inps.it, sezione Prestazioni Occasionali. È necessario inserire il PIN INPS o le credenziali Spid e CSN (Carta Nazionale Servizi), direttamente o avvalendosi dei servizi di contact center INPS.
È possibile rivolgersi ai patronati e agli intermediari abilitati come gli studi di Consulenza del Lavoro. I prestatori dovranno indicare l’Iban su cui dovrà essere accreditato il compenso.
PER CHI UTILIZZA IL CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE (prestO)
Per coloro che utilizzano il Contratto Prestazione Occasionale dovranno inviare, almeno 60 minuti prima che inizi la prestazione, una comunicazione all’INPS attraverso la piattaforma informatica o i servizi dei centri di contatto. La comunicazione dovrà contenere:
- dati anagrafici e identificativi del prestatore (lavoratore);
- misura del compenso pattuita;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- settore d’impiego del prestatore;
- data e ora di inizio della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Qualora la prestazione non si dovesse poi svolgere, il committente è tenuto a comunicarlo all’INPS attraverso la piattaforma informatica o i centri di contatto messi a disposizione entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento. Il prestatore (lavoratore) riceverà la notifica via e-mail o sms.
PER CHI UTILIZZA IL LIBRETTO FAMIGLIA
Gli utilizzatori privati che useranno il Libretto Famiglia dovranno comunicare, sempre attraverso la piattaforma INPS:
- dati identificativi del prestatore (lavoratore);
- luogo di svolgimento;
- numero di buoni usati;
- durata;
- ambito di svolgimento della prestazione.
Il lavoratore riceverà la notifica via e-mail o sms.
RETRIBUZIONE
Il pagamento avviene, per entrambe le prestazioni occasionali (prestO e Libretto Famiglia), entro il 15 del mese successivo. L’INPS accredita il compenso sul conto corrente bancario o mediante bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici postali.
4. LIMITAZIONI.
Sono previsti degli importi massimali annui:
- per i prestatori di lavoro l’importo massimo del compenso corrisponde a 5.000€, nel corso dell’anno civile, riferito alla totalità degli utilizzatori.
- per gli utilizzatori l’importo massimale corrisponde, sempre nel corso di un anno civile, a 5.000€ riferiti alla totalità dei prestatori di lavoro.
- per le prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, gli importi non devono superare i 2.500 euro.
ECCEZIONI: la misura del compenso è calcolata al 75% per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani studenti under 25, disoccupati, titolari di prestazioni di sostegno al reddito.
Sempre nell’arco dello stesso anno civile è previsto una durata massima di 280 ore, ad eccezione del settore agricolo. Per il settore agricolo il limite della durata è leggermente diverso: è la risultante del rapporto tra i 2,500 euro e la retribuzione individuata dal contratto collettivo.
5. SANZIONI
- Nel caso di superamento del limite dei 2.500€ in favore dello stesso utilizzatore o, comunque, di superamento delle 280 ore nell’anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
- La mancata (o ritardata) comunicazione da parte dell’utilizzatore o l’aver utilizzato il lavoro occasionale in uno dei casi vietati è punito con una sanzione amministrativa, non diffidabile, compresa tra 500 e 2.500€ per ogni prestazione lavorativa in cui risulta accertata la violazione.