Articolo aggiornato in data 17 novembre 2017
Sei un lavoratore padre e stai pensando di dimetterti, ma tuo figlio ha meno di 3 anni?
Qui puoi trovare una breve guida sugli adempimenti da seguire.
La riforma della procedura di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da ultimo modificata dalla riforma Fornero (l. 92/2012), stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, anche adottato o in affidamento, debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio, pena l’inefficacia della risoluzione del rapporto.
COSA DICE LA NORMATIVA
La normativa sulla paternità ha dato voce a diversi dubbi interpretativi nella parte in cui estende la necessità della convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale al padre lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino.
Non era chiaro, nello specifico, se il padre lavoratore avesse dovuto trovarsi nelle condizioni per fruire del congedo di paternità, per l’ipotesi di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui vige il divieto di licenziamento.
COSA DICE LA CASSAZIONE
La questione è stata sottoposta all’esame della Corte di cassazione (con sentenza 11 luglio 2012 n. 11676) che ha risolto il contrasto interpretativo.
I giudici, partendo dall’evoluzione della normativa hanno evidenziato che risulterebbe priva di coordinamento con le norme che hanno previsto il divieto di licenziamento e disciplinato le dimissioni volontarie del lavoratore padre la previsione della necessità di convalida delle dimissioni del lavoratore a prescindere dalla fruizione del congedo da parte del predetto, o a prescindere dalla conoscenza, da parte del datore, della nascita del figlio del proprio dipendente.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE PADRE
SE HA USUFRUITO DEL CONGEDO DI PATERNITÀ:
In questo caso il lavoratore padre dovrà recarsi all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio per la convalida delle dimissioni , che valuterà l’effettiva e consapevole volontà di presentare le dimissioni e che provvederà a rilasciare un provvedimento di convalida.
SE NON HA USUFRUITO DEL CONGEDO DI PATERNITÀ:
In questo caso il lavoratore padre dovrà seguire la procedura “ordinaria”, prevista dalla normativa, presentando le dimissioni in modalità telematica, avvalendosi di un Patronato, di un sindacato, di un Consulente del Lavoro o richiedendo il PIN dispositivo sul sito dell’INPS.