Un piccolo vademecum dell’Agenzia delle Entrate per lavoratori e datori di lavoro sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di premi di risultato e di welfare aziendale. Nello specifico il documento, redatto d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si sofferma sulla reintroduzione, a regime, dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni legate alla produttività, sull’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e sulla possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).
PREMI DI RISULTATO
La Legge di Stabilità ha introdotto nuovamente, dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, che consiste nell’applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali (regionali e comunali) pari al 10% per i premi di produttività del settore privato.
La detassazione dei premi si attua per i lavoratori dipendenti di datori, anche se non imprenditori, del settore privato; enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche; enti del settore privato che non svolgono attività commerciale; Agenzie di somministrazione, anche se i dipendenti lavorano presso pubbliche amministrazioni liberi professionisti.
I lavoratori agevolati sono i titolari di reddito di lavoro conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se tali somme sono derivanti da più rapporti di lavoro e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e le eventuali somme di denaro per i crediti di lavoro. Deve rientrare nel suddetto limite, solo il reddito assoggettato a tassazione ordinaria ed escludere gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata; tale detassazione è applicabile entro il limite d’importo di 2.000€, elevato a 2.500€ per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Viene infine ricordata nella circolare n.28/E/2016, una condizione esplicitamente prevista dalla Legge: le somme e i valori per i quali può applicarsi l’imposta sostitutiva devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.
BENEFIT AZIENDALI
La Legge n.208/2015 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro in ambito di welfare aziendale. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale. In merito a tali beni, erogabili al dipendente, ci sono novità quali l’aumento delle tipologie di benefit che possono essere stabilite in sede di contrattazione e non unilateralmente, dal datore di lavoro e che si possono erogare in sostituzione della retribuzione premiale. La Circolare sottolinea come tali benefit non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in benefit che rientrano nel cosiddetto “welfare aziendale” consente di detassare completamente il valore di tali benefit, che non risultano più soggetti neanche all’imposta sostitutiva del 10%.
Sono state riformulate le lettere f d f-bis del comma 2 dell’art. 51 del Tuir che ha ampliato di gran lunga il novero dei benefit che possono godere della detassazione, ricomprendendo tutti i servizi, le somma e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi quali: l’educazione, l’istruzione – anche in età prescolare, la frequenza alle ludoteche, centri estivi/invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A ciò vanno aggiunti i benefit erogati per fruire dei servizi di assistenza pensati per i familiari anziani o comunque non autosufficienti.
Le condizioni perché queste prestazioni non concorrono a determinare il reddito del lavoratore sono:
- i benefit devono essere offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti;
- possono essere erogati anche in forma di voucher.