Retribuzioni in contanti: scatta la sanzione

STOP AL CONTANTE

A partire dal 1° luglio 2018 sorge l’obbligo di corrispondere con modalità di pagamento tracciabili le retribuzioni e i compensi, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità.

La disciplina si applica a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, alle collaborazioni coordinate e continuative, e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi i rapporti di lavoro:

– instaurati con le pubbliche amministrazioni;

– domestico;

– collegati a borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

COSA SI INTENDE PER RETRIBUZIONE?

La norma prevede che l’obbligo riguarda “la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”, ma non specifica altro.
La nota n. 4538 esplica che la tracciabilità del pagamento si applica solamente alle somme erogate a titolo di retribuzione; pertanto le somme corrisposte a titolo di anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio si potranno ancora corrispondere in contanti.

COME PAGARE

L’erogazione della retribuzione può avvenire esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale a mezzo:

– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

N.B. In mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà̀ procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.

L’obbligo riguarda tutti gli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

LE SANZIONI

Vi ricordiamo che la firma apposta dal dipendente sul cedolino non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Inoltre, al datore di lavoro o al committente che viola l’obbligo di tracciabilità  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

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