Riconoscimento dei titoli di studio ai fini previdenziali

L’INPS, con messaggio n. 6208 del 22 luglio 2014, a seguito di richieste di chiarimento da parte di alcune sedi territoriali, ha illustrato le disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 189/2009, con particolare riguardo alla materia del riscatto dei corsi universitari compiuti all’estero.

L’Istituto chiarisce che i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da Università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.
Le valutazioni concernenti il riconoscimentoai fini previdenziali” dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca.

Tuttavia il procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11.4.1997“.
Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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