L’INPS, con messaggio n. 6208 del 22 luglio 2014, a seguito di richieste di chiarimento da parte di alcune sedi territoriali, ha illustrato le disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 189/2009, con particolare riguardo alla materia del riscatto dei corsi universitari compiuti all’estero.
L’Istituto chiarisce che i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da Università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.
Le valutazioni concernenti il riconoscimento “ai fini previdenziali” dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca.
Tuttavia il procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11.4.1997“.
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