Rimborsi IVA e novità della riforma fiscale

I decreti attuativi della riforma fiscale hanno apportato modifiche anche alle regole che si riferiscono ai rimborsi IVA; nello specifico – la disciplina sugli interpelli probatori può passare tramite un’autovalutazione (dato che non è più presente l’obbligo per le società di comodo). In merito ai rimborsi IVA si registrano impatti sulla disciplina a seguito della revisione delle sanzioni; ad occuparsi di questo rimane ancora l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.33/E datata 22 luglio 2016.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra citata, si focalizza principalmente – in merito all’emanazione dei decreti attuativi della riforma fiscale del 2015, su due aspetti:

  1. possibilità di richiedere rimborso da parte delle società non operative;
  2. impatto del nuovo sistema sanzionatorio sulla disciplina di cui si discute;

ma vengono affrontati anche i temi:

  1. possibilità di erogazione dei rimborsi IVA senza la presentazione della garanzia, in presenza di avvisi di accertamento/rettifica;
  2. applicabilità ai rimborsi IVA dell’istituto del fermo amministrativo;
  3. obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria;
  4. sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.

 

SOCIETÀ NON OPERATIVE: I RIMBORSI IVA

Il D.Lgs. n. 156/2015Decreto di riforma della disciplina sugli interpelli – ha riproposto l’istituto dell’interpello, sostituendo il riferimento all’interpello ordinario con 5 categorie differenti:

  • ordinario “puro”
  • qualificatorio
  • probatorio
  • antiabuso
  • disapplicativo

Nella nuova categoria dell’interpello probatorio rientrano le istanze presentate dalle società che hanno i requisiti per essere definite non operative o dalle società in perdita sistematica (le definite “società di comodo“). Tali istanze, sulla base della nuova disciplina in materia di interpello, sono diventate facoltative. L’Agenzia delle Entrate fa dunque notare, come ciò comporti in assenza di istanza di interpello, che il contribuente possa non applicare la disciplina delle società di comodo mediante un’autovalutazione della sussistenza delle oggettive situazioni di cui all’art. 30, comma 4-bis della legge n. 724/1994 che regola la disciplina delle società di comodo.

> Il comma 4-bis prevede che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito […] la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.

> Inoltre, in base al comma 4-quater: “Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi”.

In sintesi, la società che considera sufficienti le “oggettive situazioni” di cui al 4-bis, può così disapplicare la disciplina delle società di comodo mediante presentazione di istanza di interpello o tramite autovalutazione della sussistenza delle “oggettive situazioni”, di cui deve essere fornita indicazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione dei redditi la società deve fornire indicazione di eventuale avvenuta di presentazione dell’istanza di interpello e dell’esito della relativa risposta.

In merito a ciò, l’Agenzia delle Entrate, fornisce delle delucidazioni:

  • – nel caso in cui siano poste preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o denegato a seguito dell’esito, anche tacito, degli interpelli;
  • se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica sulla base del periodo di osservazione. Qualora l’interpello abbia esito positivo e la società non risulti essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato. Diversamente, qualora l’interpello abbia un esito negativo, o la società sia in perdita sistematica, oppure si verifichino entrambe le suddette condizioni, il rimborso è denegato;
  • se la società, invece, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello presentato. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi;
  • in assenza sia della dichiarazione sostitutiva (quadro VX della dichiarazione IVA), sia delle istanze preventive di interpello, secondo l’Agenzia, il rimborso può essere erogato qualora la società presenti un’autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio, effettuata nell’ambito dell’attività istruttoria. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi;
  • qualora dalla predetta dichiarazione emerga che la società ha attestato di trovarsi nelle “oggettive situazioni” autovalutate, l’ufficio procede all’esecuzione del rimborso, restando impregiudicate le ordinarie attività di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate specifica comunque che l’operatività “ex lege” della società è requisito importante affinché avvenga il riconoscimento del diritto al rimborso IVA e, qualora assenti gli elementi (dichiarazione sostitutiva, istanza di interpello, test di operatività o dichiarazione dei redditi) la richiesta di rimborso non è da considerarsi completa  e di conseguenza non si procederà all’erogazione di alcun rimborso.

calcolatrice-su-scrivania

LE SANZIONI

In merito agli aspetti sanzionatori – al centro della riforma anch’essi – se viene richiesto un rimborso dell’eccedenza di credito IVA fatta in presenza della sola dichiarazione sostitutiva o della sola attestazione in dichiarazione dei redditi di trovarsi nelle “oggettive situazioni” auto-valutate, qualora sia in seguito attestata dall’ufficio l’assenza delle condizioni di cui al comma 4-bis e, la non spettanza del rimborso del credito IVA, si applica l’art.5, comma 4, D.Lgs n. 471/1997. 

Tale norma stabilisce che “Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato” (si considera il creditorimborsato”).

> Viene chiarito che se il contribuente ha ricevuto comunicazione di irregolarità – e non sono decorsi i 30 giorni o non c’è un piano di rateazione che sta pagando con regolarità per un accertamento con adesione/acquiescenza/conciliazione/reclamo/mediazione – non sono definite carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA.

Qualora l’omesso (o il ritardato) pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione il rimborso viene sospeso e non si considerano carichi pendenti:

  • le somme riammesse al piano di rateazione;
  • le rate di una cartella di pagamento non ancora versate.

Da riflettere in ultima anche sulla garanzia richiesta per i rimborsi; l’Agenzia ricorda che per facilitare l’erogazione dei rimborsi IVA, è stato soppresso l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre solo per i rimborsi oltre i 15.000 euro e per i contribuenti definiti “maggiormente a rischio” – quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con decisivi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Nella circolare sopra citati viene anche definito come l’integrale soddisfacimento delle pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo (il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto) sia idonea a togliere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo nei due anni precedenti la richiesta, ai fini dell’erogazione del rimborso IVA senza prestazione della garanzia.

Da delucidare infine che la garanzia rimane d’obbligo per tutti i rimborsi di più di 15.000 euro richiesti dai contribuenti che hanno un’impresa da almeno due anni (ed esercitano attività di impresa) – escluse le startup innovative e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.

Condividi sui social

Condividi su facebook
Condividi su Facebook
Condividi su twitter
Condividi su Twitter
Condividi su linkedin
Condividi su Linkdin
Condividi su pinterest
Condividi su Pinterest

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *