A seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f). del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213), che disciplinava il sistema sanzionatorio legato alla violazione:
– della durata massima dell’orario di lavoro;
– del riposo giornaliero;
– del riposo settimanale;
– delle ferie annuali;
La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze passate in giudicato, da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze.
Qualora il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), gli atti adottati sono intangibili.
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