SOCIETA’ DI CAPITALI non quotate: nuove norme di Diritto Contabile

Per le società di capitali non soggette all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS sono state messe in pubblica consultazione due schemi di decreti legislativi finalizzati ad attuare la direttiva 2013/34/UE in materia di informativa di bilancio. Le nuove disposizioni si applicheranno dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso dello stesso anno.

Lo scopo è quello di evitare alle imprese di sopportare oneri troppo gravosi, soprattutto da un punto di vista economico, per adempiere agli obblighi di bilancio. Inoltre questa misura contribuisce a creare trasparenza per tutti quei soggetti che sono interessati alla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria delle società.

La bozza di recepimento della direttiva n. 34/13 andrà a modificare alcuni articoli del Codice civile relativi proprio alla redazione del bilancio. In particolare si tratta degli articoli 2423, 2423-bis e 2426 ai quali verranno apportate le seguenti novità:

  • introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, riferito a operazioni e contratti;
  • lo schema di stato patrimoniale prevederà azioni proprie a riduzione del patrimonio netto; riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; derivati passivi iscritti tra i fondi;
  • nello schema di conto economico verrà invece eliminata la parte straordinaria e verranno introdotte voci per rettifiche di valore di strumenti finanziari derivati;
  • verrà inserito nel codice civile il nuovo articolo 2425-ter relativo al rendiconto finanziario;
  • nella Nota integrativa verranno riportate anche le informazioni relative ad impegni, garanzie su passività potenziali, voci di ricavo/costo di entità eccezionali e rapporti finanziari con gli amministratori.

Novità per PMI e debutto delle micro-imprese

Le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ossia quelle di piccole dimensioni, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e possono valutare titoli immobilizzati, crediti e debiti senza applicare il costo ammortizzato; nessuna eccezione è prevista invece per quanto riguarda le novità sui derivati.

Per le “micro-imprese”. Si parla di quelle aziende che non superavano due dei seguenti tre limiti:

  1. Totale attivo dello stato patrimoniale pari a 175 mila euro,
  2. Ricavi a 350 mila euro,
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori a 5 unità.

Questo, però, solo nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi.

In questo caso viene previsto un bilancio senza Rendiconto finanziario e senza Nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con amministratori e sindaci (quasi mai presenti).

 

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