Somministrazione irregolare, distacco illecito e lavoro in nero

La Confimi Impresa ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito; in particolare chiede se possa essere riscontrata anche la fattispecie del lavoro nero ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxi sanzione, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
In caso di distacco illecito il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, pertanto la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre automatica, potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al Giudice.
Tutti gli atti compiuti dal [somministratore – distaccante] per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, pertanto l’applicabilità di tale disposizione esclude la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore, infatti, trattasi di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari.
Esiste una tracciabilità all’incirca il rapporto di lavoro ed i suoi connessi adempimenti retributivi e contributivi che, inducono a ritenere i comportamenti sopra citati meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero, ne consegue che non sarebbe in linea con il quadro normativo e con i criteri di ragionevolezza.

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