Srl Semplificata Unipersonale: la Srls con un solo socio

La Legge 99/2013 ha semplificato la disciplina sulle società a responsabilità limitata semplificata: possono costituire una Srls le persone fisiche di ogni età, con capitale sociale minimo di un euro e fino a un massimo di 10mila (che è la quota minima per la Srl tradizionale), a partire dal modello di Statuto standard che, almeno in termini di clausole minime essenziali, “non può essere oggetto di modifiche”. 

SRL UNIPERSONALE

La Srl semplificata -Srls – prevede la sottoscrizione di un contratto (o di un atto pubblico), che può essere anche unilaterale. È possibile costituire anche una Srl semplificata unipersonale, ovvero costituita da un unico socio. Con la nota n. 164029/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere positivo sulla trasformazione di una Srl Unipersonale in Startup innovativa. 

SPESE

Non sono dovuti diritti notarili per la redazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese, anche se il notaio deve comunque verificare i requisiti dei soci e iscrivere l’atto nel registro. Esenti da diritto di bollo e di segreteria, le Srls devono invece versare imposta di registro e diritto camerale annuale, così come successivamente la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, le relative marche da bollo e diritti di segreteria connessi. 

STATUTO

L’atto costitutivo stesso deve essere pubblico, conforme al Modello Standard tipizzato – contenuto nel DM 138/12, in G.U. 189 del 14.08.2012 – e prevedere informazioni imprescindibili: 

  • anagrafica di ciascun socio;
  • denominazione sociale con indicazione di Srl semplificata;
  • comune in cui è localizzata la sede societaria (ed eventuali sedi secondarie);
  • ammontare del capitale sociale (di almeno €1,00 e inferiore a €10.000,00) sottoscritto e interamente versato con riferimento in denaro all’organo amministrativo alla data della costituzione, con conferimento in denaro;
  • attività oggetto sociale, come da art.2463, co.2, n.3), c.c.);
  • quota di partecipazione di ogni socio, come da art.2463, co.2,n.6), c.c.;
  • norme su funzionamento della società, amministrazione e rappresentanza, come da art.2463, co.2, n.7), c.c.;
  • elenco affidatari dell’amministrazione societaria ed eventuale incaricato della revisione legale dei conti, come da art.2463, co.2, n.8, c.c.;
  • luogo e data di sottoscrizione dell’atto. 

Le eventuali modifiche allo Statuto rispetto al modello tipizzato devono rispondere a specifiche esigenze, chiarite dal MiSE con la nota n.6404 del 15 gennaio 2014.

REQUISITI

La nuova norma ha rimosso gli obblighi legati all’età dei soci e dell’amministratore della società. Con l’art. 9, co. 13, lett b) del D.L. 28 giugno 2013, n.76 quest’obbligo è stato abrogato ed è ora possibile affidare l’Srls anche a soggetti esterni alla compagine sociale; l’amministratore può essere dunque una (o più) persone, anche differenti dai soci. 

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