STABILIZZAZIONE DEGLI APPRENDISTI

Con riferimento all’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti, grazie alla modifica apportata al nuovo comma 3 bis, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, hanno, tuttavia, la possibilità di individuare limiti diversi.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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