Installare delle telecamere in azienda – senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa – fa sempre partire la prescrizione degli ispettori e la sanzione, anche se gli impianti non sono funzionanti.
In materia di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro dopo il Jobs Act si è aggiunto un importante tassello con la nota del ministero del Lavoro (1° giugno 2016, prot. n. 11241) che riguarda le ispezioni e le sanzioni relative alle telecamere installate senza accordo sindacale o senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970 .
La questione affrontata verte sul provvedimento di prescrizione che gli accertatori adottano in sede ispettiva, nel momento in cui rilevino l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
QUALI CONDIZIONI:
La norma – modificata nell’ambito del Jobs act dall’articolo 23, comma 1, del Dlgs 151/2015 – definisce due principi da rispettare:
> l’installazione di questi strumenti e – in genere – di quelli dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può avvenire solo per esigenze organizzative e produttive come per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
> l’installazione non può avere luogo se non è preceduta da apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti in oggetto possono essere installati solo dopo aver richiesto autorizzazione alla Direzione territoriale del Lavoro o, in alternativa – nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Dtl – del ministero del Lavoro (nella piena operatività del Dlgs 149/2015 questi organismi saranno rispettivamente sostituiti dalle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale e dalla sede centrale). Peraltro, lo schema di decreto correttivo del Jobs act sancisce che queste autorizzazioni hanno natura definitiva. Il provvedimento ha ricevuto il via libera delle commissione parlamentari e deve ora tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
L’aspetto interessante su cui si sofferma la nota 11241 è che si pone in violazione dei criteri descritti anche la presenza di telecamere che – seppure installate – non siano ancora state messe in funzione; così come non si mette al riparo dalla violazione dell’articolo 4, della legge 300, il datore di lavoro che ha preventivamente informato i lavoratori. Allo stesso modo, sulla scorta della giurisprudenza, non influisce il fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.
QUALI PRESCRIZIONI E SANZIONI:
La violazione è sanzionata con ammenda da 154 a 1.549 euro o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Quindi, se l’ispettore rileva in loco l’installazione di telecamere in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o dell’autorizzazione rilasciata della Dtl, deve impartire una prescrizione (articolo 20, del Dlgs 758/1994) al fine di sistemare l’irregolarità tramite la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, entro un termine aprefissato: qualora non
venisse siglato l’accordo sindacale o ottenuta l’autorizzazione della Dlt, l’ispettore può ammettere il datore al pagamento della sanzione amministrativa nella misura pari ad un quarto del massimo dell’ammenda.