Così, il Consiglio di Stato nella sentenza 4035 del 31 luglio 2013, recepita con la circolare 43 dell’8 novembre 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella circolare si invitano gli ispettori ad attenersi alla sentenza, negando al datore di lavoro, e suoi eventuali obbligati in solido, l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori durante le ispezioni, a meno che sia possibile mantenere la privacy sull’identità degli autori delle dichiarazioni con cancellature e/o omissis, che si ritengono comunque non idonee alla riservatezza nel caso di dichiarazioni tali da far riconoscere il dichiarante anche senza svelarne il nome. La tutela è verso possibili comportamenti pregiudizievoli, recriminatori o di pressioni nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei datori di lavoro e coobbligati. La questione è risolta dal Consiglio di Stato dopo la disomogeneità di sentenze sul tema da parte della giurisprudenza. La diatriba verteva sull’incertezza se a prevalere dovesse essere il diritto di difesa, con l’illegittimità dei dinieghi agli accessi, o la tutela della riservatezza dei lavoratori e la preservazione della funzione pubblica di vigilanza, con la legittimità dei dinieghi.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss
Tutela estesa per i dipendenti che parlano!
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