Il lavoratore in permesso sindacale ha il diritto alla tutela Inail in caso di infortunio successo durante il percorso per raggiungere una riunione sindacale indetta dal datore di lavoro.
Quanto appena citato è il principio espresso dalla sez. lavoro della Cassazione – sentenza n.13882 del 7 luglio 2016 – in una vicenda che riguarda un lavoratore che era stata coinvolto in incidente molto grave mentre era in permesso sindacale retribuito e dopo aver partecipato ad una riunione in merito all’organizzazione aziendale (in veste di membro del direttivo di una nota associazione sindacale).
Era stata rigettata la richiesta del lavoratore ed era stata negata l’erogazione della rendita per invalidità permanente (pari al 50%) non essendosi concretizzato il requisito dell’occasione del lavoro. Dinanzi al ruolo sindacale svolto dal lavoratore (ruolo designato dal datore di lavoro quale incaricato della sicurezza), la partecipazione alla riunione indetta dalla stessa società (avente ad oggetto l’organizzazione dell’attività lavorativa) era stata consentita tramite la concessione di un permesso retribuito. Secondo la Cassazione, tali circostanze forniscono da sole una piena riferibilità all’attività lavorativa della funzione espletata come sindacalista; rendendo riferibile al lavoro anche la presenza del lavoratore nel percorso utilizzato per giungere sul posto sede della riunione; nonché la riconducibilità ad un infortunio in itinere delle lesioni riportate a seguito dell’incidente. Sotto tale profilo non è rilevante la natura del permesso, collegato ad una attività sindacale solo episodica e/o occasionale.
Il lavoratore – anche al di là dello specifico ambito dell’aspettativa sindacale – gode della protezione assicurativa fornita dagli artt.4 e 9 del d.p.r. n.1124/1965 (ambito soggettivo dell’assicurazione obbligatoria), in presenza di fatti avvenuti in occasione di lavoro (art. 2 d.p.r. cit.). Usando altri termini il percorso di pensiero si deve muovere dalla qualità e dalla funzione di sindacalista in permesso sindacale (retribuito) alla qualità comunque di lavoratore dipendente che si infortuna in occasione di attività lavorativa.
E’ stata adottata dalla giurisprudenza un’interpretazione che vuole ampliare – più che ridurre – gli spazi a tutela contro gli infortuni sul lavoro, da una visuale soggettiva e oggettiva. Dal primo punto di vista, tirando dentro nel novero dei soggetti assicurati anche categorie di lavoratori non legati da un preciso nesso di dipendenza con il datore di lavoro: associati in partecipazione, familiari, parasubordinati, dirigenti, discontinui, occasionali, accessori, domestici, alle ipotesi di lavoro volontario (art. 12 del d.L. n.90/2014) e agli ultimi approdi in tema di estensione della tutela anche a malati di mesotelioma, ad effetto di approvata esposizione ad amianto non collegata allo svolgimento di attività lavorativa (art.116, n.190/2014).
Oggettivamente tramite una ampia interpretazione del concetto di infortunio in itinere per il quale si è arrivati a configurare una forma di rischio generico, a sé, scollegata dalla natura dell’attività lavorativa svolta o dall’entità professionale del rischio. A parere delle due direttrici: l’esclusione dall’area della tutela delle fattispecie riconducibili al c.d. “rischio elettivo” inteso come tutto ciò che sembri estraneo e non pertinente al lavoro, oltre che dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (interruzione del nesso fra lavoro, rischio ed evento); al contrario l’estensione dell’area delle ipotesi giustificative del ricorso ad un mezzo privato di spostamento, mediante l’attuazione di un criterio di normalità e ragionevolezza, rispettoso dei principi costituzionali meritevoli di protezione. In presenza di tali dati interpretativi – anche costituzionalmente orientati – non si può ridurre la fattispecie dell’infortunio durante il permesso sindacale semplicemente ad una vicenda relativa alla ricorrenza dell’occasione di lavoro in assenza di uno stato effettivo di aspettativa sindacale.