Veicoli aziendali; nessuna comunicazione se fringe benefit.

Con il prossimo 3 novembre 2014 saranno operative le nuove regole, dettate dal Codice della Strada, riguardanti specifiche situazioni di utilizzo di veicoli aziendali. A ricordarlo, in prima battuta, ha pensato il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con propria circolare n.15513/14.
Adesso, proprio sul filo di lana, giungono nuove indicazioni, dal medesimo Ministero, a mezzo della circolare n.23743/14 del 27 ottobre.
La normativa, che va ad incidere anche sui veicoli intestati ad aziende, individuali o società, ha in questi giorni sollevato qualche interrogativo; da qui, probabilmente, l’intervento ministeriale.
Si evidenziano di seguito, in modo schematico, alcune novità pratiche messe in evidenza dalla recentissima circolare, specie sul tema del comodato.
Riferisce il Ministero che, vi sia da “escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato, o atra prestazione d’opera)”.
Tale affermazione mette dunque in evidenza che se un veicolo viene usato anche per svolgere la propria opera, o prestazione lavorativa, tale situazione viene esclusa dalla nuova disciplina; in tali casi, quindi, non è necessaria la comunicazione per l’annotazione sul Registro Nazionale dei Veicoli

Sul punto il Ministero spiega inoltre:
saranno da escludere le situazioni di veicoli aziendali che generano, in capo al dipendente o collaboratore, un fringe benefit; ciò in quanto queste rappresentano, di fatto, retribuzioni in natura, venendo meno così la gratuità;
• saranno da escludere anche i casi di uso promiscuo di veicoli aziendali, in quanto viene meno l’uso personale ed esclusivo;
• sarà da escludere, infine, anche la fattispecie in cui all’uso del mezzo si alternino più dipendenti, venendo meno l’esclusività.
Deve inoltre sussistere, perché la fattispecie integri le caratteristiche necessarie per l’obbligo di comunicazione, un uso esclusivo e personale del mezzo.
Con tali chiarimenti la comunicazione, eventualmente richiesta, viene di molto ridimensionata.

Il MIT sente poi l’esigenza di spiegare che:
• le istruzioni fornite, anche con la precedente circolare, sono applicabili non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai soci, amministratori e collaboratori (la cosa, a dire il vero, pareva scontata);
• esse valgono per l’imprenditore individuale, a patto che il veicolo sia da ritenersi quale bene strumentale dell’impresa e non anche come bene personale;
• la figura del comodatario può essere rivestita non solo da persone fisiche ma anche da aziende, enti ed organizzazioni;
• non si procede all’annotazione del subcomodato.
Nel caso di locazione senza conducente, con successivo comodato da parte del locatario, sarà quest’ultimo, e non il locatore, a dover comunicare il comodato per l’annotazione al Registro.
Da ultimo viene spiegato come, alla scadenza del comodato del veicolo aziendale, non sarà necessaria alcuna comunicazione; il veicolo s’intende, infatti, rientrato nella disponibilità del comodante.
In caso di cessazione anticipata del comodato, invece, sarà da effettuare la comunicazione; in tale fattispecie, tuttavia, nel caso in cui il veicolo sia però concesso subito in comodato a un nuovo soggetto, sarà da comunicare detto evento e non anche la cessazione.

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