Qualora l’attività di vigilanza non richieda alcun impegno di spesa né il dispiegamento di poteri organizzativi esorbitanti, l’obbligo di vigilanza rientra tra i compiti propri del preposto al singolo reparto. Conseguentemente, con riferimento all’infortunio dell’operaio provocato da una condotta dello stesso contraria alle prescrizioni della casa produttrice, non risponde il presidente del consiglio di amministrazione della società.
Corte di Cassazione Sentenza n. 33417/2014
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