Il Governo ha votato il 17 marzo 2017 per l’abrogazione dei voucher; ci sarà una fase transitoria che ne permetterà l’utilizzo fino al 31 dicembre 2017.
L’intenzione dichiarata dal Governo, che ha votato per l’abrogazione dei voucher, è quella di definire in tempi brevi un serio strumento di regolazione del lavoro saltuario ed occasionale.
Tale strumento vuole puntare all’adozione di soluzioni moderne ed efficienti e andrà individuato con la collaborazione delle parti sociali e sarà in linea con quanto sta accadendo negli altri Paesi europei.
Cosa succederà fino al 31 dicembre 2017
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (voucher), nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme in oggetto di abrogazione da parte del decreto.
Resta pertanto obbligatoria la preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, introdotta con il decreto legislativo n.185/2016.
Gli imprenditori non agricoli e i professionisti dovranno comunicare l’inizio della prestazione almeno 60 minuti prima e la procedura dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà poi impegnato, indicando:
- dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- giorno di inizio della prestazione;
- ora di inizio e di fine della prestazione.
Gli imprenditori agricoli dovranno effettuare la stessa comunicazione entro 60 minuti dall’inizio, ma con contenuti parzialmente differenti. In questo caso si prevede che la comunicazione indichi:
- dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”.
Se oltre all’assenza di questa dichiarazione, è assente anche quella relativa alla dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.
Le e-mail di comunicazione dovranno:
- essere prive di allegati;
- riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.
Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. Dovranno poi essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Ultima novità
Con l’abrogazione dei voucher l’Agenzia delle Entrate ha soppresso, con la risoluzione n.37/E del 22 marzo 2017, la causale contributo:
LACC – Lavoro occasionale accessorio utilizzata nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) per l’acquisto dei buoni lavoro (c.d. voucher) per remunerare prestazioni occasionali di tipo accessorio.