Voucher: al via i nuovi obblighi

ARTICOLO AGGIORNATO 

 

I professionisti e gli imprenditori (fatta esclusione per gli agricoli) che fanno uso di lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Chi non rispetta tale obbligo vedrà applicata una sanzione amministrativa che parte da 400 euro fino ad un massimo di 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

Queste presentate sono le novità racchiuse nel decreto (Dlgs 185/2016) correttivo del Jobs Act, pubblicato il 7 ottobre in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 ottobre 2016

L’obbligo di comunicare l’intenzione di usare i voucher prima che inizi la prestazione è molto importante, perché impedisce comportamenti truffaldini (quale l’uso di giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto).  La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già: viene solo reso più stringente, poiché non può più riguardare un periodo più ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate).

La comunicazione telematica ha un contenuto vincolato: deve indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione; il destinatario della mail è la Direzione Territoriale del Lavoro.

voucher

La circolare del Ministero definisce le modalità di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio alla DTL con le seguenti modalità:

1. IMPRENDITORI NON AGRICOLI E PROFESSIONISTI: la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

  • dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
  • luogo della prestazione;
  • giorno di inizio della prestazione;
  • ora di inizio e di fine della prestazione.

 

2. IMPRENDITORI AGRICOLI: entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente differenti. In tale caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

  • dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
  • luogo della prestazione;
  • durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

La dichiarazione di inizio attività da parte del committente, già prevista nei confronti dell’INPS, permane con le stesse modalità. La novità invece riguarda l’obbligo di comunicazione alla DTL.

Infatti, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una mail alla competente Direzione del Lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della mail. Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

L’indirizzo è il seguente: Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it (per le altre province è sufficiente sostituire “Vicenza” con la provincia di appartenenza).


Tale obbligo di comunicazione non sussiste per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico. 

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