Una delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 è quella che riguarda i fringe benefits, in cui è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di fornire servizi, beni, opere e prestazioni anche con l’utilizzo di voucher.
I voucher sono dei documenti di legittimazione (cartacei o elettronici) che prevedono un valore nominale e non denaro e possono dunque venire utilizzati dal datore di lavoro con i propri dipendenti. Questa introduzione dei voucher è una delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016, che ha aggiunto dopo nell’art. 51 TIUR il comma 3-bis, che ha trovato spazio nel decreto attuativo delle nuove disposizioni – art.6, D.M. 25 marzo 2016 – e sul quale si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.28/E del 2016. Un intervento importante ed efficiente in merito all’erogazione dei fringe benefits ai propri dipendenti e che va a risolvere una situazione incerta che era sorta fra gli operatori e solo in parte sistemata dall’Amministrazione finanziaria.
La possibilità di utilizzo dei voucher facilita l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per fornire ai dipendenti prestazioni e servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura erogante la prestazione, potendo se no configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro quando non previsto.
FRINGE BENEFITS: cosa prevede la Legge di Stabilità 2016
La legge di Stabilità 2016 ha apportato le modifiche all’art.51 TIUR e sono state toccate, in senso estensivo, alcune delle somme e dei valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente.
Nello specifico si riferisce:
- utilizzo per i lavoratori e le loro famiglie dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a particolari categorie;
- alle somme, ai servizi e alle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore di medesimi familiari;
- alle somme e alle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità di dipendenti o ad alcune categorie per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Questa modifica va a riempire quel vuoto normativo che regolamenta la possibilità di utilizzare i voucher sia cartacei che elettronici.
Erogazione di fringe benefit con voucher
Citando l’art.51, comma 3-bis, TIUR stabilisce che: “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
I commi 2 e 3 richiamati contengono la disciplina dei fringe benefits che il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti e il loro trattamento fiscale, che varia a seconda della tipologia di benefits. La nuova normativa è stata attivata con il D.M. 25 marzo 2016 che all’art. 6, ha disposto che i voucher:
– non possono essere utilizzati da una persona diversa dal titolare;
– non possono essere monetizzati o ceduti a terze persone;
– fornisco il diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Infine, in deroga alle regole generali in materia di reddito di lavoro dipendente, i beni e servizi di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro (limite esente ai sensi dell’art. 51, comme3, ultimo periodo, TIUR) possono essere cumulativamente indicati in un unico voucher a patto che il valore totale degli stessi non superi il limite di importo riferito sopra.
Per questa ragione, il fatto che il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale prefigura una esatta corrispondenza fra ciò che è indicato nel documento di legittimazione e il valore della prestazione che è stata offerta che deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’art.9, TIUR.
L’Agenzia delle Entrate – nella circolare n.28/E del 2016 – ha puntualizzato quanto già chiarito dalla risoluzione n.26/E del 2010: il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore. La circolare n.28/E comprende anche ulteriori aspetti utili per meglio delineare l’ambito applicativo della norma ed è stato enunciato che i voucher:
- non posso essere divulgati a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili;
- non possono essere rappresentanti di più prestazioni, opere e servizi di cui all’art.51, comma 2, TIUR.
Segnaliamo che l’oggetto della prestazione alla quale il titolo può fornire diritto deve comportare in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.
Modalità operative
Il punto di vista operativo riporta che:
- i voucher, che hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha il diritto alla prestazione sottostante, devono essere intestati (preventivamente) all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente;
- il dipendente non può intervenire nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione (se ciò avvenisse si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto);
- il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto;
- il lavoro erogato – rappresentato dai voucher – utilizzabile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetitive nel tempo, indicate con il valore complessivo come ad esempio abbonamenti annuali a teatro, in palestra, cicli di terapie mediche, pacchetti con lezioni di nuoto, …
- non evidenziano corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente.
Concludendo, puntualizziamo che nonostante l’introduzione di queste nuove norme, restano le medesime tutte quelle che regolano e disciplinano i c.d. buoni pasto (D.P.R. n. 2017/2010).