Le FAQ del Ministero del Lavoro sui nuovi obblighi in merito ai voucher lavoro introdotti dai correttivi al Jobs Act.
Si può fare comunicazioni plurime indicando tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa sul lavoro accessorio (inizio e ora della prestazione) inviando nuove comunicazioni in caso di modifiche. Precisiamo anche che la normativa di riferimento sui voucher lavoro è l’art.49, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, modificato dal dlgs 185/2016 che prevede che i datori di lavoro (imprese e professionisti) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (tramite sms o email), dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine prestazione.
Procedure particolari per gli imprenditori agricoli, che effettuano le comunicazioni con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni e senza indicare gli orari di inizio e fine attività. In tutti gli altri casi, invece, questi dati sono obbligatori, anche se la comunicazione riguarda più giornate lavorative.
La comunicazione cumulativa, chiariscono le FAQ, è possibile nel caso in cui l’attività di lavoro accessorio si svolga per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì, ma vanno specificate tutte le giornate interessate e il luogo e l’ora di inizio e fine prestazione di ogni singola giornata. Può anche essere riferita a una pluralità di lavoratori, sempre esponendo dettagliatamente i relativi dati.
È possibile effettuare un’unica comunicazione se un lavoratore presta l’attività in una sola giornata, ma in due fasce orarie differenziate (ad es. 11-15 e dalle 18-24, sempre specificando tutti gli orari). Qualora intervengano cambiamenti rispetto a una comunicazione già effettuata, bisogna inoltrare una comunicazione specifica, con le seguenti regole:
- cambiamento relativo a nominativo del lavoratore, luogo della prestazione, cambiamento di orario: tale comunicazione va effettuata 60 minuti prima dell’inizio della prestazione;
- prolungamento orario di lavoro rispetto alla comunicazione effettuata: la comunicazione va effettuata prima dell’inizio dell’attività ulteriore;
- prestazione terminata in anticipo: entro i 60 minuti successivi;
- assenza del lavoratore: entro 60 minuti successivi all’orario di inizio.
Le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore in relazione al quale è stata omessa la comunicazione) si applicano anche nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra citati. Se però il datore di lavoro non effettua né le comunicazioni previste dai nuovi obblighi, né quelle già previste precedentemente nei confronti dell’INPS, si applicano le sanzioni per lavoro nero (non quelle per mancata comunicazione).
>Attenzione: gli obblighi di comunicazione valgono solo per imprese e professionisti. Altri soggetti con partita Iva che non rientrano in nessuna di queste due categorie (ad es. pubbliche amministrazioni, ambasciate, partiti, sindacati, Onlus) devono solo fare le comunicazioni Inps, non quelle previste dalla nuova normativa sui voucher lavoro. Il Ministero specifica infine che le comunicazioni possono essere effettuate tramite professionisti abilitati.
Ricordiamo che nella circolare dell’ispettorato del lavoro del 17 ottobre sono indicati tutti gli indirizzi email a cui inviare le comunicazioni e che la sede competente del ministero è quella del luogo in cui si svolge la prestazione. Se comunque il committente la invia ad una sede diversa, l’obbligo si considera validamente rispettato.