Welfare aziendale efficace

I requisiti su cui si fonda l’applicazione della nuova imposta sostitutiva del 10% in vigore dal 2016 (a cui faranno capo i successivi controlli delle Entrate) sono:

  • criteri di misurazione del premio di risultato
  • regolarità degli accordi aziendali o territoriali
  • rispetto dei principi impositivi del reddito di lavoro dipendente in caso di erogazione di beni e servizi.

I CONTRATTI COLLETTIVI

Il riconoscimento delle agevolazioni, di cui al decreto del 25 marzo 2016, spetta ai contratti collettivi aziendali o territoriali chiarire i criteri di:

  • produttività
  • redditività
  • qualità
  • efficienza
  • innovazione

 

I criteri di cui sopra, devono essere verificabili in modo oggettivo in un arco temporale congruo e non possono riferirsi a semplici potenzialità dell’azienda; possono riferirsi ad esempio, al fatturato, al volume dell’azienda, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche tramite una riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario, allo smart working. I criteri previsti dal decreto non sono tassativi e la contrattazione potrà individuarne altri, se idonei alla misurazione del raggiungimento dei risultati.  Possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, che non sono condizionate al rispetto di tali criteri. 

welfare aziendale

I LAVORATORI POSSONO: 

sostituire – anche parzialmente – gli utili e il premio in denaro con prestazioni di welfare aziendale, se previsto dalla contrattazione di secondo livello, evitando l’imposizione – anche sostituiva – nel rispetto dell’art. 51, commi 2 e 3, ultimo periodo del Tuir;

se più conveniente rispetto all’imposizione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, il lavoratore può optare per il regime ordinario (es. in presenza di importanti deduzioni e detrazioni fiscali).

Se ha percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria – derivante anche da più rapporti – ma non superiore a 50 mila euro. Ai fini della verifica di tali limiti bisogna considerare il premio assoggettato all’imposta sostitutiva del 10%, ma non le prestazioni di welfare “sostituitive”.

Non possono superare l’importo di 2 mila euro annui – al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri contributivi – elevato a 2.500 euro qualora il datore di lavoro coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, i premi di produttività e gli utili distributivi, compresi i benefit “sostitutivi”.

I CONTROLLI

Gli uffici delle Entrate controlleranno i contenuti rilevanti ai fini fiscali degli accordi aziendali, mentre le direzioni territoriali del lavoro ne verificheranno la regolarità formale. Può essere richiesta anche l’esibizione di aggiuntiva documentazione idonea a testimoniare l’effettivo raggiungimento di almeno un obiettivo nelle tempistiche previste; in tale sede si considereranno anche fattori esterni collegati alle condizioni di mercato. 

Se non rispettati i criteri di cui sopra, i premi di produzione perdono i benefici fiscali e sono assoggettati a imposizione ordinariasulla base dell’art. 51, comma 1, del Tiur, anche in caso di sostituzione con le prestazioni di welfare aziendale. Resta invece ferma la loro non concorrenza alla formazione del reddito se sussistono le condizioni dei commi 2 e 3, ultimo periodo, dell’articolo 51 qualora i premi sono attribuiti sin dall’origine sotto forma di benefit, senza possibilità di conversione monetaria. In quest’ultimo caso l’erogazione di beni e servizi – anche a titolo premiale – non potrà comunque, derogare al principio di capacità contributiva raggirando i criteri di determinazione dei redditi di lavoro dipendente. 

Basta pensare alle circostanze in cui l’erogazione di beni e servizi perda il carattere accessorio rispetto alla retribuzione vera e propria o ad un piano di welfare incentrato sull’erogazione di servizi fruibili solo da un dipendente. Le novità introdotte – specificate nella circolare 28/E/2016 – non devono “alterare le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e il connesso principio di capacità contributiva” nonché di progressività dell’imposizione. 

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